LโItalia รจ il primo Paese che vieta il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici (con qualche eccezione), ed รจ il primo Paese a riuscirci.
Ci siamo riusciti con un emendamento Pd al Dl Capienze approvato il 1 dicembre 2021.
Dal Garante Privacy sono arrivati dei segnali di apprezzamento, anche se alcuni esperti segnalano che le eccezioni lasciano spazi troppo ampi (e vaghi) di manovra alla sorveglianza.
Cosa prevede il decreto legge
Il divieto vale fino a fine 2023 e poi dovrebbe arrivare il regolamento europeo sullโintelligenza artificiale – che tra lโaltro prevede nuovi forti limiti al riconoscimento facciale.
Si legge che โlโinstallazione e lโutilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso lโuso dei dati biometrici di cui allโarticolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autoritร pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino allโentrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023โ.
โSalvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dallโarticolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, e dellโarticolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazioneโ.
Unโeccezione prevista: il divieto non si applica ai โtrattamenti (di dati personali per il riconoscimento biometrico, ndr) effettuati dalle autoritร competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dallโautoritร giudiziaria nellโesercizio delle funzioni giurisdizionali nonchรฉ di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dellโarticolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018โ.
Siamo i primi in Europa a fare questa moratoria, su cui sono arrivate proposte da Germania e Regno Unito.
Le reazioni
โUn passo storicoโ, dice Filippo Sensi (Pd), che sul tema aveva presentato una โproposta di legge, la cui lettera รจ diventata emendamento Pd al Capienzeโ. โAbbiamo fermato il far west regolatorio che permetteva di accendere un faro sulla privacy di ognuno di noiโ. โMolti comuni hanno cercato di installare telecamere intelligenti nei luoghi pubblici, rischio scongiurato con mobilitazioni, campagne ed interventi del garante privacy. Ora cโรจ una norma primaria a vietarlo.โ
Sensi non si dice preoccupato dalle eccezioni, che sono un โintervento mirato, e si prevede sempre per lโinstallazione un parere positivo del Garante. Ci sono tutte le tutele contro abusi e arbitriiโ.
Sono invece critici gli avvocati di privacy network, che in una nota mandata al Sole 24 Ore scrivono che โรจ evidente che si tratta di una finta vittoria. Il riconoscimento facciale da parte di autoritร pubbliche e privati nei luoghi pubblici รจ stato vietato fino al 2023, ma il comma 12 fa salva la possibilitร di uso di questi sistemi per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali. Oltre ad essere il principale ambito di utilizzo di questi sistemi, รจ anche lโambito piรน rischioso per le persone. Di fatto era meglio senza questa norma, quando il vuoto normativo ha permesso al Garante della Privacy di bloccare queste attivitร , come a Comoโ.
Ora installare simili sistemi sarร molto piรน semplice
โCโรจ davvero poco da festeggiareโ.
Qualche dubbio anche da parte dellโavvocato Luca Bolognini, dellโistituto italiano privacy.
La norma purtroppo รจ scritta con linguaggio approssimativo e necessiterร di unโinterpretazione ponderata da parte del Garante.
Cosa si intende per โusareโ sistemi di riconoscimento facciale?
La mera installazione รจ temporaneamente vietata anche se la funzionalitร non รจ โusataโ?
Inoltre, il legislatore sembra aver considerato solo il riconoscimento biometrico facciale, quando sappiamo che possono essere ormai adottati ulteriori parametri biometrici fisico-comportamentali, utilizzabili massivamente in spazi pubblici, altrettanto rischiosi.
Il testo del regolamento UE dovrebbe risolvere il dilemma
Vietato lโuso di sistemi di identificazione biometrica remota โin tempo realeโ in spazi accessibili al pubblico ai fini dellโapplicazione della legge, a meno che nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per la persecuzione di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e prevenzione della criminalitร .
Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, lโuso del sistema puรฒ avvenire anche senza autorizzazione, richiedendo questโultima solo durante o dopo lโuso. Lโautoritร giudiziaria o amministrativa competente, al fine di rilasciare lโautorizzazione, valuterร , sulla base di elementi oggettivi o di indicazioni chiare che le sono state presentate, che lโuso del sistema di identificazione biometrica remota โin tempo realeโ in questione รจ necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi indicati alla lettera d) dellโart. 5.