Italia: ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ผ Paese a ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ il riconoscimento facciale (con eccezioni)

Lโ€™Italia รจ il primo Paese che vieta il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici (con qualche eccezione), ed รจ il primo Paese a riuscirci.

Ci siamo riusciti con un emendamento Pd al Dl Capienze approvato il 1 dicembre 2021.

Dal Garante Privacy sono arrivati dei segnali di apprezzamento, anche se alcuni esperti segnalano che le eccezioni lasciano spazi troppo ampi (e vaghi) di manovra alla sorveglianza.

 

Cosa prevede il decreto legge

 

Il divieto vale fino a fine 2023 e poi dovrebbe arrivare il regolamento europeo sullโ€™intelligenza artificiale – che tra lโ€™altro prevede nuovi forti limiti al riconoscimento facciale.

Si legge che โ€œlโ€™installazione e lโ€™utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso lโ€™uso dei dati biometrici di cui allโ€™articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autoritร  pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino allโ€™entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023โ€.

โ€œSalvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dallโ€™articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, e dellโ€™articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazioneโ€.

 

Unโ€™eccezione prevista: il divieto non si applica ai โ€œtrattamenti (di dati personali per il riconoscimento biometrico, ndr) effettuati dalle autoritร  competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dallโ€™autoritร  giudiziaria nellโ€™esercizio delle funzioni giurisdizionali nonchรฉ di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dellโ€™articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018โ€.
Siamo i primi in Europa a fare questa moratoria, su cui sono arrivate proposte da Germania e Regno Unito.

 

Le reazioni

 

โ€œUn passo storicoโ€, dice Filippo Sensi (Pd), che sul tema aveva presentato una โ€œproposta di legge, la cui lettera รจ diventata emendamento Pd al Capienzeโ€. โ€œAbbiamo fermato il far west regolatorio che permetteva di accendere un faro sulla privacy di ognuno di noiโ€. โ€œMolti comuni hanno cercato di installare telecamere intelligenti nei luoghi pubblici, rischio scongiurato con mobilitazioni, campagne ed interventi del garante privacy. Ora cโ€™รจ una norma primaria a vietarlo.โ€

 

Sensi non si dice preoccupato dalle eccezioni, che sono un โ€œintervento mirato, e si prevede sempre per lโ€™installazione un parere positivo del Garante. Ci sono tutte le tutele contro abusi e arbitriiโ€.

Sono invece critici gli avvocati di privacy network, che in una nota mandata al Sole 24 Ore scrivono che โ€œรจ evidente che si tratta di una finta vittoria. Il riconoscimento facciale da parte di autoritร  pubbliche e privati nei luoghi pubblici รจ stato vietato fino al 2023, ma il comma 12 fa salva la possibilitร  di uso di questi sistemi per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali. Oltre ad essere il principale ambito di utilizzo di questi sistemi, รจ anche lโ€™ambito piรน rischioso per le persone. Di fatto era meglio senza questa norma, quando il vuoto normativo ha permesso al Garante della Privacy di bloccare queste attivitร , come a Comoโ€.

 

Ora installare simili sistemi sarร  molto piรน semplice

 

โ€œCโ€™รจ davvero poco da festeggiareโ€.

Qualche dubbio anche da parte dellโ€™avvocato Luca Bolognini, dellโ€™istituto italiano privacy.

La norma purtroppo รจ scritta con linguaggio approssimativo e necessiterร  di unโ€™interpretazione ponderata da parte del Garante.

Cosa si intende per โ€œusareโ€ sistemi di riconoscimento facciale?

La mera installazione รจ temporaneamente vietata anche se la funzionalitร  non รจ โ€œusataโ€?

Inoltre, il legislatore sembra aver considerato solo il riconoscimento biometrico facciale, quando sappiamo che possono essere ormai adottati ulteriori parametri biometrici fisico-comportamentali, utilizzabili massivamente in spazi pubblici, altrettanto rischiosi.

 

Il testo del regolamento UE dovrebbe risolvere il dilemma

 

Vietato lโ€™uso di sistemi di identificazione biometrica remota โ€œin tempo realeโ€ in spazi accessibili al pubblico ai fini dellโ€™applicazione della legge, a meno che nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per la persecuzione di una serie di obiettivi di sicurezza pubblica e prevenzione della criminalitร .

Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, lโ€™uso del sistema puรฒ avvenire anche senza autorizzazione, richiedendo questโ€™ultima solo durante o dopo lโ€™uso. Lโ€™autoritร  giudiziaria o amministrativa competente, al fine di rilasciare lโ€™autorizzazione, valuterร , sulla base di elementi oggettivi o di indicazioni chiare che le sono state presentate, che lโ€™uso del sistema di identificazione biometrica remota โ€œin tempo realeโ€ in questione รจ necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi indicati alla lettera d) dellโ€™art. 5.

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